Responsabilità del venditore della cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8500 dell’8 aprile 2013)

Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi la responsabilità del venditore ai sensi dell'art.1489 c.c. è esclusa tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, perché il compratore, avendo la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità.

Commento

(di Daniele Minussi)
La portata della pronunzia in esame deve essere rettamente intesa. Apparentemente potrebbe infatti destare perplessità l'affermazione in base alla quale sarebbe inoperativa la garanzia data espressamente da parte del venditore in sede di atto di acquisto circa l'inesistenza di pesi e servitù sul bene venduto quando la servitù fosse apparente. Da questo punto di vista va sottolineato che la clausola usualmente inserita nell'atto traslativo con la quale il venditore garantisce che il bene venduto sia libero da pesi, vincoli ed oneri non da vita ad obbligazioni in senso stretto. Essa infatti non fa che riflettere lo stato di fatto. Il venditore assicura che lo stato di fatto attuale è quello che afferma. E' chiaro, sotto questo profilo, che se la situazione fosse del tutto difforme, come per l'appunto nell'ipotesi in cui esistesse una servitù apparente, come tale nota (o conoscibile) per l'acquirente, la clausola paleserebbe una contraria situazione rispetto a quella reale. La S.C., traendo le conclusioni, non ha fatto altro se non chiarire che detta realtà fattuale prevale su quella erroneamente attestata nell'atto traslativo. Ben altro esito interpretativo sarebbe stato tratto qualora nell'atto di vendita fosse stata inserita una clausola in forza della quale il venditore si fosse obbligato ad eliminare la servitù apparente, previamente dichiarata come esistente.

Aggiungi un commento