Responsabilità medica: causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria ex art. 590 sexies, comma II, c.p. (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 50078 del 31 ottobre 2017)
Il secondo comma dell'art. 590 sexies c.p., introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), è norma più favorevole rispetto all'art. 3, comma I, D.L. n. 158/2012, in quanto prevede una causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria collocata al di fuori dell'area di operatività della colpevolezza, operante - ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso) - nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta (anche gravemente) imperita nell'applicazione delle stesse.