Responsabilità medica: causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria ex art. 590 sexies, comma II, c.p. (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 50078 del 31 ottobre 2017)

Il secondo comma dell'art. 590 sexies c.p., introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), è norma più favorevole rispetto all'art. 3, comma I, D.L. n. 158/2012, in quanto prevede una causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria collocata al di fuori dell'area di operatività della colpevolezza, operante - ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso) - nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta (anche gravemente) imperita nell'applicazione delle stesse.

Commento

(di Daniele Minussi)
Questo il tenore testuale del II comma dell'art. 590 sexies c.p. introdotto per effetto della novella del 2017 "Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto." Dunque è sufficiente seguire le linee guida o delle "buone pratiche" clinico-assistenziali per non essere punibili delle condotte anche gravemente lesive del medico?
Indubbiamente la norma è stata formulata in modo improprio e ciò non può non dare la stura all'elaborazione di criteri ermeneutici potenzialmente configgenti. Con la pronunzia qui in commento si offre una ricostruzione della nuova causa di non punibilità che sembrerebbe basata sulla constatazione oggettiva che il medico
abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, e che dette raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto. Parrebbe configurarsi una causa di non punibilità dalle connotazioni oggettive, addirittura all'esterno del principio di colpevolezza.
Rimarrebbe solo l'ipotesi di attuazione di linee guida inadeguate alle specificità del caso concreto quale unica condotta penalmente rilevante, una sorta di imperizia in eligendo. Se è comprensibile che possa essere introdotta una normativa di favore per il personale medico assaltato da molteplici istanze risarcitorie, il tentativo di standardizzazione dell'area di non punibilità apre a scenari sconcertanti.

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