Responsabilità del notaio per omessa annotazione di fondo patrimoniale e susseguente pagamento di debito preesistente nei confronti di un terzo. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 24344 del 1 settembre 2025)

In tema di responsabilità professionale, l’adempimento, da parte del cliente, di un debito preesistente nei confronti di un terzo non integra un danno patrimoniale eziologicamente ascrivibile all’errore del professionista, costituendo un atto dovuto che trova causa nel rapporto negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione alla responsabilità di un notaio per l’omessa annotazione, a margine dell’atto di matrimonio, dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale, aveva ritenuto che il pagamento, da parte di uno dei coniugi, di un debito garantito da ipoteca verso un istituto bancario, costituisse danno risarcibile in quanto conseguente all’errore del notaio, avendo il cliente a tanto provveduto per il pericolo di perdere i beni conferiti nel fondo).

Commento

(di Daniele Minussi)
A ben vedere era la stessa questione sottoposta ai giudici di merito che risultava essere formulata sul presupposto che la condotta del debitore intesa a sottrarre i beni all'aggressione dei propri creditori fosse legittima. Come infatti anche soltanto pensare di formulare una richiesta risarcitoria al notaio che, avendo omesso di annotare nel registro degli atti di matrimonio competente, aveva in fatto reso possibile l'aggressione dei beni del cliente che, costituendo il fondo patrimoniale, aveva evidentemente inteso eludere la propria responsabilità patrimoniale? La Cassazione interviene su tale visione sconcertante, statuendo nel senso della assenza del nesso eziologico tra (presunto) danno e condotta del professionista.

Aggiungi un commento