Responsabilità del notaio per mancata esecuzione delle visure ipotecarie. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9902 dell'11 aprile 2024)

L’omissione colposa del notaio rogante a procedere con le dovute visure ipotecarie in relazione alla stipula di un contratto di compravendita di un immobile può portare a un danno per l’acquirente, che può essere sottoposto a esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, per cui il danno che il notaio è tenuto a risarcire deve essere commisurato all’effettivo pregiudizio sofferto dall’acquirente. Questo può essere pari al valore dell’immobile se, a causa dell’omissione del notaio, l’acquirente ha perduto la proprietà dell’immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia, invero scontata in riferimento alla proclamazione della responsabilità del professionista per la mancata esecuzione delle visure immobiliari, che costituiscono con sicurezza un elemento tipico della prestazione notarile, vale più che altro per le considerazioni sul quantum del risarcimento. Esso infatti deve esser commisurato al danno concretamente arrecato all'acquirente. Proprio per tale motivo può ben giungere anche all'intero prezzo dell'immobile che, a causa della negligenza, sia stato sottoposto ad espropriazione.

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