Responsabilità del notaio in relazione all'accertamento dell’identità personale delle parti. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11767 del 12 maggio 2017)
L’accertamento dell’identità personale tra le parti da parte del notaio deve formare oggetto di un convincimento di certezza raggiungo anche al momento dell’attestazione secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, di tale che l’esibizione di una carta d’identità o di altro documento equipollente può non risultare da sola sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica. Ne consegue che il notaio, la cui condotta non si è conformata al modello di diligenza imposta dalla norma, è sempre responsabile e tenuto a risarcire gli eventuali danni nel caso in cui nell’atto di mutuo le generalità del contraente siano inesatte: e ciò anche se a comunicarle fu la banca.