Rescindibilità del contratto per lesione enorme: in che cosa consiste lo stato di bisogno di cui all’art. 1448 cod.civ.? (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 12665 del 5 giugno 2014)

In tema di rescissione del contratto per lesione, vale il principio per cui il requisito dello stato di bisogno, richiesto dall’art. 1448 c.c., non va necessariamente inteso come assoluta indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre; l’accertamento di tale requisito costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non occorre nè una situazione di indigenza nè di contabile insufficienza dell'attivo: è sufficiente la semplice carenza di liquidità per integrare gli estremi di quello "stato di bisogno" che la legge assume quale presupposto per addivenire alla rescissione del contratto. Come è evidente si tratta di una condizione non infrequente nel tormentato ambiente economico dei giorni nostri.

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