Requisiti formali della quietanza. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22655 del 31 ottobre 2011)

Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore in ottemperanza alle norme fiscali e risultare da qualsiasi, non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione "pagato" o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sempreché tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Osservato che la quietanza non è un negozio giuridico, sostanziandosi in una semplice dichiarazione di scienza avente carattere unilaterale e recettizio, viene messa a fuoco la sua natura non formale. Ciò che conta, tuttavia, è la non equivocità della stessa e la certa provenienza, intesa come sicura riconducibilità al creditore.

Aggiungi un commento