Reintegrazione della legittima. Determinazione del valore del conguaglio in denaro. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 32056 del 9 dicembre 2025)

Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell’asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest’ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene, riferito al momento dell’ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l’esatto equivalente

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco il problema che si pone quando, verificata la lesione della legittima, non siano attribuiti al rilevatario leso beni in natura appartenenti all'asse, bensì l'equivalente in denaro.
Ordinariamente il momento di riferimento per computare il valore della porzione disponibile, le quote di legittima e l'eventuale peso economico di quanto funzionale alla reintegrazione della porzione necessaria è quello dell'apertura della successione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la reintegrazione non già venisse eseguita tramite assegnazione di beni in natura ricompresi nell'asse ereditario, bensì per mezzo di denaro, si impone l'adeguamento del relativo importo rispetto al mutato valore della moneta nel tempo intercorrente tra la concreta assegnazione divisionale avente carattere reintegrativo e l'apertura della successione (cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 14449/13 che ha messo a fioco come il relativo credito sia di valore e non di valuta).

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