Regole sulle distanze legali e condominio: l'applicabilità rinviene un limite nel caso di opere effettuate da chi era proprietario dell'intero stabile le cui unità sono state successivamente cedute a diversi soggetti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6923 del 7 aprile 2015)
In tema di condominio degli edifici l’applicabilità delle norme sulle distanze legali trova limite per l’ipotesi di opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del condominio, atteso che in tale caso l’intero edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, con la conseguenza che queste comportano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117 c.c.) e l’insorgere del condominio, e dall’altro lato, la costituzione in deroga (od in contrasto) al regime legale delle distanze di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, in base a uno schema assimilabile a quello dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.