Regime tributario dell’impresa familiare. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 17010 del 9 luglio 2013)

Perché possa essere applicato il regime fiscale dell'impresa familiare, previsto prima dall'art. 5 del D.P.R. n. 597/1973 ed attualmente sostituito dall'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, non basta la mera cogestione da parte dei coniugi di un'azienda - eventualmente rilevante ex art. 177 c. c. per la ripartizione degli utili - ma è indispensabile che ricorrano le condizioni previste dal medesimo art. 5 citato e cioè l’ indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa, quella relativa alle quote attribuite ai singoli familiari, nonché l'attestazione nella dichiarazione annuale di ciascun partecipante di aver lavorato per l'impresa familiare, e ciò prima dell'accertamento stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Mentre l'indicazione del nominativo dei partecipanti all'impresa (quali collaboratori, dal momento che, secondo la prevalente opinione, v'è un unico soggetto che può dirsi rivestire la qualità imprenditore) deve risultare dall'atto costitutivo dell'impresa familiare, le quote di utile attribuite ai soggetti partecipanti ben possono risultare aliunde (con speciale riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi).

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