Regime di tassazione del titolare dell’impresa familiare e dei familiari suoi collaboratori. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 10777 dell’8 maggio 2013)

L'imposta di cui al d.lgs. 446/1997 concerne, a differenza delle altre imposte dirette, non il reddito o il patrimonio in sé, ma lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi. Quindi, in questo quadro normativo, mentre il reddito derivante dall'impresa familiare e risultante alla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti (ma l'imprenditore deve essere titolare come minimo del 51%), l'imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo IRAP. Ciò perché l’imposta colpisce il valore della produzione netta dell'impresa e la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero-organizzazione dell'esercente l'attività). L’elencazione delle figure che sono soggette al tributo, contenuto nell'art.3 d.lgs. n. 446/1997, è esemplificativa e non tassativa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il titolare dell'impresa familiare deve provvedere al versamento dell'IRAP relativamente ai redditi aziendali; non altrettanto è a dirsi per quanto attiene ai collaboratori, con ciò rafforzandosi l'impostazione teorica del tutto prevalente secondo la quale l'impresa familiare null'altro è se non un'impresa individuale in relazione alla quale, per finalità fiscali, viene ripartito il reddito delle persone fisiche anche in capo ai collaboratori (ferma restando la quota minima del 51% in capo al titolare). Il detto principio, per l'appunto, non si applica all'IRAP.

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