Reclamo proposto al Collegio avverso il decreto di nomina dell’esperto ex art. 2437 ter cod.civ.: natura giuridica non contenziosa. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3883 del 19 febbraio 2014)

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma VII, Cost. avverso il decreto pronunciato dal collegio sul reclamo proposto nei confronti della nomina dell'esperto per la valutazione delle azioni del socio receduto, ai sensi dell'art. 2437 ter c.c. e dell'art. 29 del d.lgs. n. 5/2003, essendo tale decreto un atto di volontaria giurisdizione privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, da un lato perché la stima operata dall'esperto non ha valore decisorio fra le parti ed è sindacabile dal giudice ove sia manifestamente erronea od iniqua (art. 1349 c.c., richiamato dall'art. 2437, comma VI, c.c.), dall'altro perché il decreto può essere revocato o modificato in presenza di nuove circostanze, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. citato; né la conclusione muta ove il ricorrente contesti il diritto stesso della controparte ad ottenerne l'emissione, atteso che la pronuncia del merito sul punto ha la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può dunque avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'attività di nomina dell'esperto affinchè provveda a stimare il valore delle parrtecipazioni del socio in esito al di lui recesso possiede natura sostanzialmente amministrativa, concretando un'ipotesi di volontaria giurisdizione. Ne segue che il susseguente reclamo pronunziato avverso tale determinazione non possa avere contenuto decisorio, il che ne esclude la ricorribilità per Cassazione.

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