Rapporto pertinenziale. Alienazione frazionata del bene principale. Conseguenze. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12440 del 19 aprile 2022)

Poiché il rapporto pertinenziale postula, a norma dell'art. 817 cod.civ., la volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente una cosa (bene accessorio) a servizio di un'altra (bene principale), nell'ipotesi di alienazione a soggetti diversi, per quote separate, del bene principale e della corrispondente parte del bene accessorio, la permanenza del suindicato rapporto è configurabile (nel concorso dei requisiti di cui citato art. 817 cod.civ., ed in difetto di una contraria volontà dei nuovi aventi diritto) solo tra le frazioni concrete del bene principale e di quello accessorio attribuite al medesimo acquirente, i mentre la conservazione dell'originario vincolo fra i due beni, a carico di ciascuno degli altri acquirenti delle frazioni della pertinenza ed a favore di ciascuno degli acquirenti delle frazioni del bene principale, non può che conseguire all'assunzione degli obblighi di carattere personale od altra costituzione di servitù, anche non pattizie.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia assume in considerazione un'ipotesi del tutto peculiare di alienazione separata di bene principale e bene accessorio. Viene infatti in considerazione la vendita frazionata dei due beni, verificandosi la coincidenza soggettiva tra titolare del bene principale e di quello accessorio soltanto per una frazione dei detti beni, per il resto divergendo il regime della titolarità dei detti cespiti. Quid juris? Secondo la S.C. viene mantenuto automaticamente il rapporto pertinenziale soltanto in riferimento alle quote del bene principale e di quello accessorio in capo al medesimo proprietario, mentre lo stesso esito interpretativo non potrebbe essere raggiunto se non a patto di specifica convenzione avente natura obbligatoria o erale.

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