Rapporto fra danno esistenziale e danno biologico. Risarcibilità del danno morale soggettivo anche in assenza di danno biologico. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 531 del 14 gennaio 2014)
Le espressioni «danno esistenziale» e «danno biologico» non esprimono distinte categorie di danno, tantomeno l’uno può ritenersi una sottocategoria dell’altro, trattandosi, piuttosto, di locuzioni meramente descrittive dell’unica categoria di danno, che è quella del danno non patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
La mancanza di danno biologico (qual è stato ritenuto, nella specie, per i due genitori) non esclude la configurabilità in astratto di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno “dinamico-relazionale”, quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto.