Rapporti tra coeredi, passività facente capo ad uno degli stessi. Obbligo di rendiconto e procedimento divisionale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16332 del 18 giugno 2019)

Nel caso di rendiconto afferente alla gestione di beni ereditari che sia stata tenuta da uno o più coeredi, non è configurabile una inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, in quanto l'obbligo della resa dei conti sorge a far tempo dal momento dell'apertura della successione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun condividente delle somme di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione, traggono origine dalla divisione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Uno dei coeredi gode di un appartamento che cade nell'asse ereditario e, guarda caso, si tratta di colui che teneva i conti del genitore, il quale da tempo non riscuoteva la pigione. Quid juris? Anzitutto non si può ritenere che si sia prodotto alcun effetto estintivo riconducibile alla prescrizione. Infatti, a giudizio della S.C., l'obbligo della resa dei conti nasce a far tempo dalla apertura della successione. Tutto vero e anche conforme all'equità: si potrebbe tuttavia osservare che una cosa è l'obbligo di rendere il conto che scaturisce a carico del mandatario contemporaneamente coerede e che nasce nel momento in cui si apre la successione, altra cosa è il singolo credito che si trova nell'asse. In quest'ultimo caso sembra arduo riferire che il dies a quo di decorrenza della prescrizione non coincida con il tempo in cui il diritto poteva essere esercitato (la scadenza del pagamento dei canoni, nel caso di specie).

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