Rapporti tra coeredi, passività facente capo ad uno degli stessi. Obbligo di rendiconto e procedimento divisionale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16332 del 18 giugno 2019)
Nel caso di rendiconto afferente alla gestione di beni ereditari che sia stata tenuta da uno o più coeredi, non è configurabile una inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, in quanto l'obbligo della resa dei conti sorge a far tempo dal momento dell'apertura della successione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun condividente delle somme di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione, traggono origine dalla divisione.