Quietanza di pagamento: profili probatori. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23971 del 22 ottobre 2013)

La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata; invero, l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile l'orientamento espresso dalla S.C.: se da un lato fa piena prova del pagamento il rilascio della quietanza, dall'altro una contraria efficienza possiede la confessione del debitore indotta nel corso del giudizio. Insomma: la susseguente confessione giudiziale vince sull'antecedente confessione stragiudiziale di segno opposto resa dall'altra parte.

Aggiungi un commento