Quietanza all'esito di surrogazione nell'ambito di operazIoni di "portabilità". Obbligo di conservazione nelle raccolte del notaio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4526 del 19 febbraio 2021)
Nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all'art. 120-quater del d.lgs. n. 385 del 1993, trovando applicazione l'art. 1202, comma 2, c.c., la quietanza di pagamento - quale documento essenziale per l'efficacia della surrogazione - deve essere autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 2835 c.c. e presentata al conservatore ai fini dell'annotazione nei registri immobiliari ex art. 2843 c.c., con obbligo della sua conservazione a raccolta a norma dell'art. 72, comma 3, della l. n. 89 del 1913.