Quando uno dei contitolari del fondo dominante è, allo stesso tempo, titolare esclusivo del fondo servente. Nemini red sua servit? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 31913 del 7 dicembre 2025)

Il principio nemini res sua servit trova applicazione soltanto quando un’unica persona sia titolare del fondo servente e del fondo dominante e non anche quando il proprietario di uno solo di questi sia comproprietario dell’altro, giacché in tal caso l’intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene. Ne deriva che il suddetto principio non costituisce ostacolo alla costituzione di una servitù a carico di un immobile di proprietà individuale compreso in edificio condominiale ed a vantaggio della restante proprietà comune

Commento

(di Daniele Minussi)
Si può ben costituire una servitù quand'anche il titolare esclusivo della proprietà di uno dei fondi (sia esso dominante, sia esso servente, come nel caso di specie) sia contitolare dell'altro fondo (rispettivamente servente oppure dominante). Non opera, in tal caso, il principio "nemini resta sua servit" che si riferisce al fatto che la titolarità della proprietà su uno dei fondi coincida del tutto con la titolarità afferente all'altro. Si veda, in giurisprudenza, cfr.Cass. civile, Sez. II, 27084/2021.

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