Quando la terrazza "vira" in "veranda" o "lavatoio" perde per strada le agevolazioni "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 4592 del 28 febbraio 2018)
Il locale qualificato come terrazza ma accatastato come veranda o lavatoio rientra nel computo della superficie utile complessiva e fa dell'abitazione una casa di lusso: sono, pertanto, revocate al contribuente le agevolazioni fiscali sulla prima casa.
Il calcolo della superficie utile di un immobile, al fine di stabilire se esso debba essere considerato di lusso ai sensi dell’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, va compiuto a prescindere dalla circostanza che parte degli ambienti non sia conforme alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell’abitabilità, in quanto quel che unicamente rileva ai fini del computo della superficie utile è l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana.