Quando l'unico proprietario di uno stabile ne vende porzioni a terzi: instaurazione della presunzione di condominialità. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 4727 del 3 marzo 2026)

In caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento di alcune unità immobiliari dall’originario unico proprietario ad altri soggetti, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano – in tale momento costitutivo del condominio – destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condòmini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri. I c.d. volumi tecnici, ossia quelli destinati a contenere gli impianti tecnici del fabbricato (quali i vani contatori, ascensore, caldaia, autoclave), rientrano tra le parti comuni, per essere vincolati all’uso comune, in virtù della loro naturale destinazione o della loro connessione materiale e strumentale rispetto alle singole parti dell’edificio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia puntualizza l'esito della alienazione separata a più soggetti di unità immobiliari per il tempo precedente di proprietà di un unico titolare. In tale ipotesi ha luogo l'instaurazione di una situazione condominiale, alla quale è riconducibile la presunzione ex lege di comunione degli enti comuni. Essa potrebbe venire meno eventualmente solo i ragione della manifestazione di una contraria volontà.

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