Quando alla condizione non è abbinato un termine entro il quale l'evento debba verificarsi o considerarsi mancante: intervento del Giudice. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 20383 del 21 luglio 2025)

Ove le parti abbiano condizionato (l’efficacia o) la risoluzione di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine per il suo avveramento, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione (sospensiva o) risolutiva senza che ricorra l’esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 1183 cod. civ., quando lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’evento previsto si sarebbe dovuto verificare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sia nell'ipotesi in cui venisse in considerazione una condizione sospensiva, sia quando la condizione fosse risolutiva, occorre che le parti prevedano un lasso temporale entro il quale l'evento si debba produrre ovvero entro il quale, mancando, abbia termine la fase della pendenza, eliminandosi la situazione di incertezza. Ciò premesso, la pronunzia in esame si occupa del problema della mancanza di ua siffatta indicazione. Ebbene: non è detto che sia indispensabile che il Giudice intervenga fissando, ex art. 1183 cod.civ., un termine. Esso può reputarsi dal Giudice già compiutamente trascorso, tenuto conto della concretezza della situazione.

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