Quando è permesso l'esercizio in forma associata di società multidisciplinare fra professionisti? (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 19282 del 19 luglio 2018)

Dal 1.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247/ 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124/2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205/2017), il quale - sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss., D.Lgs. n. 96/2001 - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.

Commento

(di Daniele Minussi)
Probabilmente un punto fermo nella tormentata vicenda delle società tra professionisti. Il tema era originariamente disciplinato dalla legge n. 1815 del 1939, ai sensi della quale le professioni ordinistiche "protette" potevano essere esercitate in forma associata solamente da soggetti iscritti agli appositi albi, con l'obbligo di utilizzare esclusivamente la menzione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario". Per la professione notarile, la forma associata era prevista direttamente dalla legge n. 89 del 1913. Con il D.lgs. 2001/96 era stato previsto che la società tra avvocati, tutti iscritti all'albo professionale, dovesse essere connotata da un oggetto sociale esclusivamente orientato all'esercizio in comune della professione forense. La legge n.183 del 2011 nonché la legge n. 27 del 2012 contemplavano invece la possibilità di costituire società di persone multidisciplinari, sia pure mantenendo, per gli avvocati, i limiti di cui alla riferita disciplina del 2001. Emanata la legge n. 124 del 2017, è stato definitivamente superato il limite di cui al d.lgs. 96/2001, con la conseguente possibilità di "convivenza" nella società anche di soci sprovvisti del titolo abilitativo ovvero anche di solo capitale. Venendo al caso di specie, si trattava di sindacare la validità di un contratto sociale stipulato in un tempo antecedente la novella del 2017 tra soggetti alcuni soltanto dei quali rivestivano la qualifica di avvocato. La S.C. ha statuito al riguardo che la novella costituisca jus superveniens alla cui stregua valutare la validità del contratto. Qualora pertanto dovesse essere accertata dal giudice di merito la sussistenza dei requisiti consistenti nell'essere almeno i due terzi del capitale in mano a soci avvocati e di avere tali soci la maggioranza dell'organo di gestione, nulla osterebbe ad un giudizio di validità. Nulla cambia per i notai?

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