Quali le spese della vendita a carico dell’acquirente ai sensi dell'art.1475 cod.civ.?. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7004 dell’8 maggio 2012)

Per spese del contratto di compravendita che l'art. 1475 cod.civ. pone in via generale a carico del compratore devono intendersi tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del contratto e siano, perciò, con questo in stretto rapporto di causalità, efficienza e strumentalità, con la conseguenza che vanno escluse soltanto quelle spese per cui risulti mancante un rapporto causale - anche sotto il profilo della inutilità evidente e della esorbitanza delle stesse - ovvero l'eventuale contrario accordo delle parti. Costituiscono, pertanto, spese della compravendita, a carico anche del compratore, ai sensi dell'art. 1475 citato - in quanto strumentalmente compiute per rendere possibile il negozio - gli onorari spettanti ad un professionista per la redazione di una relazione tecnica per il frazionamento e di una planimetria che, costituenti parte integrante dell'atto pubblico di vendita di un immobile, siano state effettuate su incarico del solo venditore.

Commento

(di Daniele Minussi)
A carico (anche) dell'acquirente le spese per il frazionamento catastale? La Cassazione ha risposto affermativamente al quesito (peraltro ribadendo un proprio orientamento risalente: cfr. Cass.Civ. Sez.II, 8237/90).
Ed allora, secondo questa logica, perchè non anche le spese per la predisposizione della certificazione energetica? E quelle per l'elaborazione di una planimetria catastale nuova e più aggiornata?
Appare chiaro come convenga, in sede di stipulazione degli accordi preliminari, chiarire in maniera adeguata a chi competano spese che, in concreto, possono rivelarsi anche cospicue anche in riferimento al valore dei beni in contratto (si pensi alla necessità di dividere un terreno agricolo di scarso valore in due lotti, uno dei quali destinato a rimanere di proprietà dell'alienante).

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