Quali attività può svolgere un'impresa agricola? (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1344 del 21 gennaio 2013)

Nell'attività dell'impresa agricola - con riferimento al testo, ratione temporis applicabile, anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 228/2001 - rientrano - oltre alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento del bestiame (cui la l. n. 102/1992 ha aggiunto l'acquacoltura) - anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie, dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, ove sia riscontrabile uno stretto collegamento fra l'attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti, come finalizzata all'integrazione o al completamento dell'utilità economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo; deve invece escludersi questo vincolo di strumentalità o complementarità funzionale quando l'attività dell'imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si propone di ritagliare la distinzione tra le attività che possono essere intese come ricomprese come proprie dell’impresa agricola e quelle che non vi rientrano. Se infatti possono essere annoverate tra le prime anche quelle connesse e complementari (collegate alla trasformazione dei prodotti agricoli/all’allevamento del bestiame/all’acquacoltura) non possono invece rientrarvi le ulteriori, tali quelle in relazione alle quali faccia difetto la strumentalità o la complementarità. Nella specie l’attività posta in essere consisteva nella vendita di piante in vaso e fiori recisi, beni precedentemente acquisiti da terzi e successivamente rivenduti alla clientela finale. Si tratta, come è evidente, di un'operatività avente natura commerciale e non certamente agricola.

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