Pubblicazione giornalistica e rispetto della privacy: condanna al risarcimento dei danni morali ed esistenziali. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1608 del 27 gennaio 2014)

In tema di divulgazione illecita di dati personali, vengono riconosciuti i danni morali ed esistenziali se, dal servizio giornalistico, si può risalire all’identità del protagonista del caso di cronaca, anche in assenza delle sue generalità. Sono sufficienti una serie di elementi ‘individualizzanti’ idonei a consentire a un vasto pubblico di comprendere con immediato effetto di chi si sta parlando.
L’individuabilità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici i dati sensibili, non ne postula l'esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell'ambito di un ristretto gruppo di soggetti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie si trattava del risalto dato da una testata giornalistica ad un fatto di cronaca ed alle modalità di commento di una notizia. Le norme a tutela della riservatezza e quelle del codice deontologico dei giornalisti per il trattamento dei dati personali si riferiscono all'identificabilità dei soggetti pur in assenza dell'esplicitazione delle generalità degli stessi (nel caso in esame, le persone offese). E' stato ritenuto che le dette regole siano state violate, ben potendo nel caso concreto essere individuata la persona offesa in via deduttiva, in relazione ai dati sensibili oggetto di pubblicazione.

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