Pubblicazione giornalistica della condizione di disabilità di un minore: risarcimento del danno per diffusione dei dati personali sensibili. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24986 del 25 novembre 2014)

In materia di trattamento dei dati personali, la disposizione di cui all'art. 137, comma III, D.Lgs. n. 196/2003 non può ritenersi operativa in relazione alla pubblicazione di dati sensibili di un minore affetto da handicap sul rilievo che essi siano comunque percepiti da terzi. In tal senso, invero, la percepibilità ictu oculi, da parte di terzi, della condizione di handicap di una persona non può essere considerata circostanza o fatto reso noto direttamente dall'interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico. L'espresso principio trova applicazione, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui risulta violata la riservatezza di un minore del quale sono divulgati gli elementi di identificazione ed i dati sensibili attinenti alla sua salute, senza che essi (così come nella specie pubblicati) siano di interesse pubblico ed essenziali all'informazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie è stato respinto il ricorso del Direttore responsabile di un giornale che aveva riportato la notizia relativa all'assunzione di una delibera comunale con la quale era stato approvato un provvedimento inteso ad assistere una minore disabile. Il ricorrente, che richiedeva la riforma della pronunzia di condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli artt.11 e 15 del t.u. 2003 n.196 per la diffusione di dati sensibili attinenti alla salute di una persona, aveva invocato l'applicabilità del III comma dell'art.137 del predetto t.u., nulla avendo a che fare con la condotta pubblica la condizione di disabilità della minore.

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