Pubblicazione del testamento olografo e responsabilità del notaio. (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 2969 del 6 febbraio 2025)

In tema di responsabilità del notaio, l'espressione "ricevere un atto" contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che, in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l'atto "ricevuto" dal notaio è l'atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell'eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell'erede o del legatario (fattispecie in tema di legato ritenuto, ex post, "sconveniente" dal legatario, che invocava erroneamente una più pregnante indagine da parte del notaio nonostante l'assenza di uno specifico incarico conferitogli in tal senso).

Commento

(di Daniele Minussi)
Una cosa è pubblicare un testamento, altra cosa è dare consigli ad uno dei soggetti nominati legatari in relazione alla convenienza di acquisire il relativo lascito. E' questa la portata della pronunzia in esame, la quale ha messo a fuoco come il ruolo del notaio chiamato a stipulare un verbale di pubblicazione di un testamento olografo sia semplicemente quello di ricevere la scheda testamentaria, descriverla riportandone il contenuto, indi avviare l'atto agli uffici competenti per gli incombenti fiscali e pubblicitari. Non potrebbe pertanto dolersi colui che, beneficiato da un legato testamentario, pretenda di non essere stato posto sull'avviso delle conseguenze dell'acquisizione di tale lascito. Va da sé come una valutazione di questo aspetto sarebbe stata doverosa da parte del professionista in base ad un distinto e separato incarico, finalizzato alla considerazione di tale specifico aspetto.

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