Può la realizzazione di una porta di accesso al lastrico solare costituire veduta, in tal modo violando la normativa in tema di distanze minime? (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 20273 del 22 agosto 2017)

L'apertura di una porta sul lastrico solare adiacente alla proprietà del vicino può comportare la violazione delle norme concernenti le distanze tra costruzioni, in particolare quanto alle vedute dirette. Infatti, scale, ballatoi e porte, che fondamentalmente sono destinati all'accesso dell'edificio, e solo occasionalmente od eccezionalmente sono utilizzabili per l'affaccio, possono configurare vedute quando - indipendentemente dalla funzione primaria del manufatto - risulti obiettivamente possibile, in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto, anche l'esercizio della prospectio ed inspectio su o verso il fondo del vicino. (Nella specie, dalla porta in ferro, di cui alla causa, era possibile affacciarsi sul lastrico solare adiacente alla proprietà della vicina da una distanza di 0,75 metri dal confine, inferiore a quella minima prevista, pari a 1,5 metri.)

Commento

(di Daniele Minussi)
La risposta al quesito è affermativa: non conta che la porta sia soprattutto... una porta, consentendo l'accesso al lastrico solare dai piani sottostanti. Essa infatti costituisce parallelamente anche un'apertura dalla quale ben si può praticare la veduta diretta. Ne segue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni di cui all'art.905 cod.civ..

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