Può il valore "etico" dell'atto di disposizione precludere la protezione del creditore che intende agire mediante azione revocatoria avverso il relativo atto di disposizione? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13364 del 30 giugno 2015)

L’art. 2740 c.c. dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l’obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l’art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell’atto dispositivo; sono pertanto soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione personale, la proprietà di un bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Probabilmente avremmo potuto definire balzana l'idea che il valore etico e/o morale dell'atto di disposizione effettuato dal debitore avesse potuto fondare un giudizio di non assoggettamento dello stesso all'azione revocatoria ordinaria. Prescindendo dal presumibile incremento di siffatti atti dispositivi da parte di debitori improvvisamente colpiti da folgorazioni morali, si sarebbe imboccata la pericolosa via di ritenere rilevante un bilanciamento di interessi che per loro natura sono assolutamente non omogenei. La protezione del creditore prescinde dalla valutazione del motivo per il quale il debitore pone in essere un atto di disposizione patrimoniale, essendo imperniata sui criteri legali manifestati dal modo di disporre dell'art.2901 cod.civ..

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