Può addivenire a separazione personale il beneficiario di amministrazione di sostegno? (Tribunale di Milano, 19 febbraio 2014)

La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno conserva il diritto a separarsi. La competenza funzionale ed esclusiva per la decisione in ordine alla designazione o non di un curatore speciale al beneficiario che intende proporre domanda di separazione, compete al giudice tutelare, anche attraverso il modulo decisionale di cui all’art. 410 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
E' compatibile il compimento di atti personalissimi con l'istituto dell'amministrazione di sostegno? La risposta della Corte milanese è affermativa, ma l'effettiva rispondenza dell'iniziativa all'intento del beneficiario e la valutazione della rispondenza dell'atto da porre in essere rispetto all'interesse di costui deve essere filtrata dal giudizio del Giudice tutelare.

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