Può essere ceduto un credito scaturente da un atto nullo? (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29691 del 10 novembre 2025)

Il credito restitutorio nascente da un contratto nullo può essere ceduto, anche a titolo di liberalità, poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito sine causa adquirendi, essendo irrilevante la contestazione in ordine all’invalidità del contratto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, “a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria”, il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all’accertamento dell’invalidità della causa obligandi)

Commento

(di Daniele Minussi)
Va anzitutto chiarito che il credito oggetto di cessione era quello relativo alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto a fronte del perfezionamento di un contratto dichiarato giudizialmente nullo. Ciò premesso, stante la natura di credito certo, liquido, esigibile in quanto non futuro, la S.C. non ha potuto se non sancirne la piena cedibiità (nella fattispecie, a titolo di liberalità in linea retta tra genitori e figlio).
Linvalidità assoluta del contratto non deve trarre in inganno: essa infatti è propriamente la causa generatrice del diritto di credito che, come tale, una volta dichiarato sussistente, non potrebbe rinvenire limitazioni quanto alle facoltà di disposizione da parte dei suoi titolari.

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