Proprietà del sottosuolo e presunzione di appartenenza al titolare del suolo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 779 del 16 gennaio 2020)

Ai sensi dell'art. 840 cod.civ., la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di quest'ultimo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo. Incombe, pertanto, alla parte che assuma di avere la proprietà separata sul sottosuolo fornire la relativa prova, avente ad oggetto l'atto di trasferimento separato del sottosuolo proveniente da colui che, mediante successivi atti di trasferimento, ha trasferito a terzi la titolarità del suolo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone un semplice problema di onere della prova. Risulta infatti conforme al principio cardine di cui cui all'art. 2697 cod.civ. che colui il quale pretenda di essere titolare di un diritto dominicale sul sottosuolo (da qualificarsi come diritto si superficie) sia in grado di dimostrarne l'origine, sia che essa promani da un titolo scaturente da un rapporto con l'attuale titolare del suolo, sia che provenga da un titolo creato da un terzo che vantasse una legittimazione in tale senso (es.: un precedente dante causa dell'attuale proprietario). In difetto di tale prova non può che valere il principio generale di cui all'art. 840 cod.civ..

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