Pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ., acquisto di immobile per conto di una società operato nomine proprio dall'amministratore e ritrasferimento ai soci pro quota in esito all'estinzione dell'ente. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 22988 del 29 ottobre 2014)

Nell'ipotesi in cui la società si estingua prima che il socio agente abbia operato il ritrasferimento del diritto acquistato in nome proprio e per conto della stessa, la situazione giuridica soggettiva, di natura obbligatoria, vantata dalla società al ritrasferimento del bene, prevista dall'art. 1706, comma II, c.c., si trasmette in contitolarità a tutti i soci che siano tali al momento dell'estinzione dell'ente. Ne deriva che, accertata la sussistenza di siffatto obbligo traslativo del socio e del corrispondente diritto dei soci rimanenti, il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 2932 c.c., direttamente in favore di quest'ultimi il trasferimento delle rispettive percentuali di proprietà del bene, il quale diviene in tal modo in contitolarità fra tutti i soci, ivi compreso l'originario intestatario, in capo al quale si riuniscono le qualità di creditore e di debitore, onde l'obbligazione si estingue pro quota ai sensi dell'art. 1253 cc.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'amministratore di una società di persone aveva provveduto ad acquistare un bene immobile per conto della stessa, ma a proprio nome. Successivamente, estintasi la società, viene stabilito che, ai sensi dell'art.1706 cod.civ., lo stesso sarebbe stato tenuto a trasferire il cespite alla società. Secondo la Corte la situazione soggettiva consistente nel diritto di ottenere il trasferimento del bene si trasmette ai singoli soci al momento dell'estinzione, di modo che gli stessi ben possono, ai sensi dell'art.2932 cod.civ., giovarsi della pronunzia costitutiva del Giudice, il quale pronunzierà il provvedimento traslativo in capo ai singoli soci pro quota rispetto alla partecipazione sociale già dagli stessi detenuta.

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