Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 12459 del 11 maggio 2025)

La promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo ha come presupposto indispensabile che il rapporto si sia svolto unicamente fra colui che ha fatto e colui che ha ricevuto la promessa, alla quale il terzo è rimasto estraneo; per l’effetto, se il terzo è indicato come destinatario dell’adempimento dell’obbligazione o per la natura e l’oggetto del negozio partecipi alla formazione di esso, prestando il proprio consenso alla stipulazione, non può configurarsi l’istituto regolato dall’art. 1381 cod.civ..

Commento

(di Daniele Minussi)
Il terzo deve rimanere estraneo alla negoziazione. di cui all'art. 1381 cod.civ.: diversamente ricorrerebbe una differente struttura giuridica. Questa è la conclusione cui perviene la pronunzia in commento. In particolare, costui non potrebbe essere in alcuna misura considerato vincolato nei confronti del promissario a causa della promessa (Cass. Civ. Sez. II, 2449/79). Sarebbe naturalmente ben possibile che il terzo sia tenuto ad obbligarsi nei confronti del promissario in conseguenza di ulteriori e diversi accordi intercorrenti tra lui medesimo ed il promittente. I. tale ipotesi, tuttavia, il vincolo per il terzo è comunque esterno rispetto alla promessa effettuata ai sensi dell'art. 1381 cod.civ..

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