Profili probatori del pagamento all'apparente rappresentante del creditore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20847 dell’11 settembre 2013)

Nell'ipotesi di pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, il quale invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma, altresì, che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ha fatto applicazione del principio dell'apparenza colposa all'ambito del pagamento, la cui normativa contempla già all'art.1189 cod.civ. una delle disposizioni fondanti la teorica della protezione dell'affidamento in presenza di situazioni di divergenza tra effettività ed apparenza.
Qui si trattava di valutare le conseguenze del pagamento non già al creditore apparente, bensì del pagamento a colui che appare essere il rappresentante del creditore vero.
L'effetto liberatorio è stato collegato al fatto che il vero creditore abbia tenuto colpevolmente una condotta tale da ingenerare nel pagatore il convincimento che l'accipiens fosse dotato dei poteri necessari per ricevere quanto dovuto al creditore vero.
Tuttavia va rimarcato come l'art.1189 cod.civ. riguarda direttamente entrambe le ipotesi. Essa infatti fa menzione di "chi appare legittimato a riceverlo." (il pagamento) e non semplicemente al mero creditore apparente

Aggiungi un commento