Profili probatori del pagamento all'apparente rappresentante del creditore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20847 dell’11 settembre 2013)
Nell'ipotesi di pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, il quale invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma, altresì, che il proprio erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.