Procura alle liti rilasciata all'estero, validità. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1860 del 9 marzo 2026)

È nulla la procura speciale alle liti rilasciata all’estero e autenticata da un avvocato italiano, stante il limite territoriale del potere di autentica del difensore italiano chiaramente sancito dall’art. 12 L. 31 maggio 1995, n. 218; la procura alle liti rilasciata all’estero deve necessariamente essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede. Non ricorre l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. qualora il conferimento di valida procura all’estero (davanti a notaio o altro pubblico ufficiale abilitato) fosse agevolmente praticabile e la disciplina dei poteri certificativi del difensore, come interpretata dalla giurisprudenza, risulti univoca

Commento

(di Daniele Minussi)
La legge espressamente prevede in capo all'avvocato un eccezionale potere di autenticazione della sottoscrizione del cliente in relazione alla procura alle liti. In questo senso è sancito un preciso limite territoriale dalla legge 1995/218. Ne segue che, al di fuori del preciso contesto di cui alla predetta legge, l'autenticazione della sottoscrizione non potrà essere effettuata se non in base alle regole generali, in primis, pertanto, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello stato estero ove viene apposta la sottoscrizione. La radicale invalidità della procura è la naturale conseguenza del mancato rispetto di tali regole.

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