Procura a vendere, mancato accertamento dell'identità della parte e obblighi di protezione della parte acquirente. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 7746 dell’8 aprile 2020)

Il notaio che, nella autenticazione di una procura speciale a vendere preparatoria del successivo contratto traslativo, violi il dovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell'identificazione del soggetto che rilascia detta procura, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzo interessato all'acquisto in conseguenza di tale negligente identificazione, poiché il contratto d'opera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti dell'aspirante compratore, il quale va qualificato come "terzo protetto dal contratto".

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il notaio non aveva diligentemente proceduto nell'operazione di identificazione della persona che rilasciava procura a vendere un bene immobile, persona che si era spacciata, senza esserlo, quale proprietaria del bene. In conseguenza di tale condotta negligente era stato danneggiato colui che intendeva rendersi acquirente dell'immobile stesso. Ciò premesso, quid juris rispetto ad un soggetto, tale l'aspirante acquirente, che potrebbe non avere alcun rapporto di natura contrattuale con il professionista che ha provveduto ad autenticare la sottoscrizione del soggetto non corrispondente a quello che avrebbe dovuto essere rappresentato? Secondo la S.C. la condotta del notaio è fonte di obblighi, ai sensi dell'art. 1375 cod.civ., anche nei confronti del terzo destinato ad acquistare l'immobile dal soggetto rappresentato in forza di tale procura.
Ricorrerebbero i presupposti per la applicazione del disposto di cui all'art. 1218 cod.civ., anche oltre i confini propri del contratto, dal momento che, quando l'ordinamento impone a determinati soggetti, in ragione della attività o funzione esercitata e della specifica professionalità richiesta (e tale è il caso, appunto, dell'attività notarile), "di tenere in determinate situazioni specifici comportamenti, sorgono a carico di quei soggetti, in quelle situazioni previste dalla legge, obblighi (essenzialmente di protezione) nei confronti di tutti coloro che siano titolari degli interessi la cui tutela costituisce la ragione della prescrizione di quelle specifiche condotte".
Insomma: la teoria dei c.d. "obblighi di protezione" estesa anche all'attività notarile.

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