Procedimento di accettazione beneficiata. Dichiarazione di credito presentata al notaio: non interrompe il decorso del termine di prescrizione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12950 del 23 maggio 2017)
La domanda presentata, nell'ambito di un procedimento di accettazione beneficiata dell'eredità, al notaio incaricato della redazione dell'inventario, con la quale il creditore del de cuius chieda la soddisfazione del proprio diritto, è inidonea ad interrompere il decorso del relativo termine di prescrizione, non essendo riconducibile - stante la natura di procedimento di giurisdizione volontaria della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata - alla tassativa elencazione degli atti processuali contenuta nell'art. 2943, comma I, c.c. né, tantomeno, essendo idonea, siccome rivolta verso di un ausiliario del magistrato, a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, ex art. 2943, ultimo comma, c.c., salvo che la domanda suddetta venga notificata, oltre che al notaio, anche agli eredi del debitore, rendendoli in tal modo edotti, quali soggetti obbligati, dell'esistenza di una pretesa nei loro confronti e dell'intenzione del creditore di farla valere, chiedendone l'adempimento, con l'effetto sostanziale di costituirli in mora.