Prezzo ridotto indice della mala fede dell'acquirente ai fini dell’annullamento della vendita per incapacità naturale del venditore? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1770 dell’8 febbraio 2012)

Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, l'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che lo ha stipulato ed alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato. Tuttavia, ove la domanda di annullamento abbia ad oggetto un contratto di compravendita, implica vizio di motivazione della sentenza il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è facile impugnare un contratto a causa della situazione di incapacità di uno dei contraenti che sia legalmente capace. Occorre infatti, oltre ad aver dato conto della situazione di naturale incapacità al tempo di stipulazione del contratto, provare che l'altro contraente fosse in mala fede, concepita come situazione di consapevolezza della situazione di inettitudine dell'altra parte in ordine alla comprensione ovvero alla volizione. Come raggiungere tale prova? L'elemento del prezzo del bene, specialmente divergente rispetto a quello di mercato, può ben essere indice di siffatta consapevolezza.

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