Divergenza del prezzo dell'immobile indicato nel preliminare rispetto a quello, inferiore, di cui al contratto traslativo della proprietà. Illegittimità della rettifica operata dall'Ufficio. (CTR Lazio, Sez. I, sent. n. 1508 dell’8 marzo 2018)

È illegittima la rettifica ai fini dell'imposta di registro se il fisco ha modo di verificare che tra il preliminare di vendita e il contratto definitivo esiste una differenza di prezzo dell'immobile legata allo sconto del proprietario venditore.

Commento

(di Daniele Minussi)
In tanto le parti stipulano un contratto preliminare, in quanto intendano reciprocamente obbligarsi a concludere il contratto definitivo mentre ancora desiderano controllare alcune eventuali sopravvenienze. Va da sè che nel tempo intercorrente tra preliminare e definitivo possano mutare circostanze di fatto o di diritto che si riflettono in altrettante modifiche delle pattuizioni di cui al preliminare, tra le quali l'ammontare del prezzo (si pensi, in relazione ad un bene immobile, la scoperta di vizi o di difetti che a prima vista erano sfuggiti al promissario acquirente). Ne discende che l'Ufficio non può trarre alcuna automatica conseguenza circa l'occultamento del reale prezzo della vendita dal mero fatto dello "sconto" praticato dal venditore in sede di stipula dell'atto traslativo della proprietà rispetto a quanto già pattuito nell'occasione del perfezionamento del preliminare.

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