"Prezzo-valore" anche per i trasferimenti che intervengano tramite verbale di conciliazione? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 24087 del 30 ottobre 2020)

Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1 comma 497 L. 266/2005 non può che condurre a ritenere applicabile la disposizione nel caso di trasferimento avvenuto con verbale di conciliazione giudiziale, anche considerando che tale verbale presenta tutti gli elementi essenziali dell’atto di compravendita, il giudice è, al pari di un notaio, un pubblico ufficiale e il detto verbale assume il valore di vero e proprio atto pubblico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Letteralmente la normativa che consente di utilizzare come soglia di non ulteriore accertabilità l'importo costituito dalla rendita catastale moltiplicata per l'apposito coefficiente sarebbe applicabile solamente agli atti di cessione immobiliare avanti al notaio. L'interpretazione della norma di cui alla pronunzia in esame consente di estenderne la portata anche agli ulteriori strumenti di trasferimento immobiliare, quali i verbali di conciliazione nei procedimenti civili aventi ad oggetto controversie in tema di diritti reali immobiliari.

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