Presupposti per l'accoglimento della richiesta di cancellazione d’ipoteca formulata al competente Ufficio del Territorio. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 13190 dell’11 giugno 2014)

La richiesta di cancellazione di ipoteca trova la sua legittimazione nell’osservanza delle regole che disciplinano le ipotesi nelle quali il conservatore può procedere a detta cancellazione e nella circostanza insuperabile di produrre la necessaria documentazione consistente o nel consenso del creditore (art. 2882 c.c.) o in una sentenza (o altro provvedimento) che disponga la cancellazione dell’ipoteca (art. 2884 c.c.).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico l'iscrizione ipotecaria era stata ottenuta giudizialmente, all'esito dell'emissione di una cartella esattoriale, seguita da un avviso di mora. L'impugnazione dell'avviso di mora e della cartella non legittima la richiesta di cancellazione dell'ipoteca formulata dal contribuente. La cancellazione può infatti essere ottenuta solamente per il tramite dell'annotamento di un atto di consenso del creditore, ovvero in una sentenza o altro provvedimento del Giudice che la disponga.

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