Presupposti ai fini della proponibilità dell'azione di riduzione. Constatazione della presenza di beni nell'asse ereditario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26289 del 27 settembre 2025)

L’art. 564 cod.civ., laddove prevede a carico del legittimario la previa accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, presuppone la preventiva constatazione del valore dell’asse ereditario da dividere, giacché la sua valutazione economica consente di verificare l’effettività della lesione della riserva, sicché non è configurabile alcuna esigenza di tutela sia nel caso in cui non sussista alcun asse da dividere, sia qualora i beni relitti siano di valore talmente irrisorio da non costituire un asse ereditario rilevante ai fini della divisione ereditaria

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, la legge prescrive che, quale condizione di procedibilità dell'azione di riduzione, quando essa viene esercitata nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di legittimari, la medesima debba essere preceduta dall'accettazione con beneficio di inventario. Ciò al presumibile scopo di attestare in maniera oggettiva la consistenza del patrimonio ereditario anche per coloro che, non rivestendo la qualità di parenti legittimi, potrebbero non essere in grado di conoscere quali siano i beni appartenente all'asse ereditario.
Ciò premesso, con la pronunzia in esame la S.C. mette a fuoco che, nelle ipotesi in cui non vi sia una massa dividenda oppure quando i beni che la compongono sono di valore irrisorio, non scatta l'esigenza di procedere con il predetto incombente.
La vertenza riguardava il caso di un figlio totalmente escluso dalla successione, leso nei propri diritti di legittima per effetto di plurime donazioni effettuate in favore di soggetti non legittimari. Le di lei pretese erano state respinte nei precedenti gradi di giudizio perché sul conto corrente del de cuius rimaneva una piccola giacenza. La S.C. ha cassato la decisione per i già indicati motivi, ritenendo il legittimario che agiva assolutamente pretermesso.

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