Prescrizione presuntiva: vincibilità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8735 del 15 aprile 2014)

Nella prescrizione presuntiva, fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l'obbligazione non è stata estinta: deve ritenersi che in mancanza dell’una o dell’altra prova è legittimo l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal cliente contro il provvedimento ottenuto dall’avvocato che accampa un credito professionale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le prestazioni professionali legali sono soggette ad un breve termine prescrizionale di tre anni (art. 2956 cod.civ.). Trascorso detto termine senza messa in mora si presume che il cliente abbia effettuato il pagamento. Una volta maturato il detto termine l'efficacia della prescrizione presuntiva è tale da non poter essere superata se non dalla confessione resa in giudizio in esito al deferimento del giuramento decisorio, ovvero dalle ammissioni, ancorchè implicite, effettuate in giudizio dal debitore (ovvero dal suo procuratore, come nell'ipotesi in cui costui abbia ad eccepire che la prestazione effettuata fosse carente).

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