Prescrizione per non uso di servitù di passaggio: quale prova? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22579 del 16 ottobre 2020)

Essendo la servitù di passaggio, per sua natura, discontinua, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo la visibilità delle opere nei confronti del fondo servente ed il carattere sporadico e non apparente dell'esercizio, se la situazione dei luoghi lo consente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La servitù di passaggio possiede natura affermativa e discontinua. In tali specie di servitù il non uso decorre dal giorno in cui risale l'ultimo atto d'esercizio. Nell'ipotesi, come nel caso nostro, di una servitù di passaggio, il dies a quo sarà quello dell'ultima occasione in cui tale passaggio è avvenuto. Talvolta si può conoscere questo momento: si pensi all'interclusione del fondo dominante causata dall'intervenuta espropriazione di una parte del fondo servente. Oppure da una frana che chiude il passaggio in maniera inequivocabile.. Ciò che conta, ai fini di interrompere il termine prescrizionale, è solamente un nuovo atto di esercizio del diritto.
Nel caso di specie, è stata cassata la decisione con la quale la corte di merito aveva considerato estinta per prescrizione una servitù di passaggio sulla base della mancata visibilità sul viottolo in terra battuta di segni di calpestio e di passaggio di veicoli destinati a compattare il terreno, elementi del tutto evanescenti in relazione al ragionamento di cui sopra..

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