Prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Dies a quo. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 22494 del 4 agosto 2025)

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia riconducibile a responsabilità contrattuale, sia a quella extracontrattuale, decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica. Quindi, ove esso consegua all’accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall’emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rilevante precisazione relativa al momento di decorrenza del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno sancito da una pronunzia giudiziale, irrilevante palesandosi la fonte dell'illecito. Il dies a quo non va stabilito in concomitanza al passaggio in giudicato della sentenza che ha affermato la responsabilità, bensì dal giorno dell'emissione della stessa.

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