Preliminare di vendita sottoscritto da uno soltanto dei comproprietari, ma riguardante l'intero bene. Non si può ottenere il trasferimento coattivo della quota indivisa ex art. 2932 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 21938 del 10 settembre 2018)
In tema di preliminare di vendita di un bene immobile concluso da uno solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare poiché l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ai sensi dell'art. 2932, comma 1, c.c., solo "qualora sia possibile".