Preliminare di vendita immobiliare e mancanza di conformità catastale. Grave inadempimento? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13959 del 26 maggio 2025)

La difformità catastale di un immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita non determina di per sé un grave inadempimento del promittente venditore tale da giustificare il recesso da parte del promissario acquirente, se la regolarizzazione catastale può intervenire fino al momento della stipula del contratto definitivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le menzioni catastali relative alla conformità catastale (coerenza oggettiva e soggettiva) devono essere obbligatoriamente previste per la stipula degli atti di trasferimento della proprietà, ma non concernono i contratti preliminari, la cui efficacia è puramente obbligatoria.
Va però osservato che, in difetto delle congruenti indicazioni catastali, non risulterà possibile emettere pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. traslativa della proprietà del bene.
Ciò premesso, nel caso di specie, veniva in considerazione la situazione oggettiva in cui era stata riscontrata, dopo il perfezionamento di un contratto preliminare, una difformità catastale tra risultanze di cui alla scheda e quelle concretamente riscontrabili in fatto.
Non si può che concordare con quanto statuito dalla S.C.: la situazione che si viene a creare non costituisce inadempimento avente una portata tale da giustificare il recesso dal promissario acquirente, dal momento che la parte venditrice ben può regolarizzare la situazione entro la data prevista per la stipula del contratto definitivo.

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