Preliminare di vendita, omissione degli estremi della concessione edilizia, produzione in appello del provvedimento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25540 del 18 dicembre 2015)

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la produzione in appello della licenza edilizia, preesistente al preliminare di vendita privo dell'indicazione degli estremi di cui all'art. 17, comma 1, della l. n. 47/1985, equivale alla presentazione dell'atto di conferma richiesto dall'art. 40, comma III, della detta legge.

Commento

(di Daniele Minussi)
Mentre il giudice di prime cure aveva respinto la domanda di esecuzione in forma specifica ex art.2932 cod.civ. a causa della mancanza di menzione degli estremi del provvedimento edilizio in base al quale l'immobile era stato edificato nonché del recupero di tali dati nel corso deal procedimento, in grado di appello l'attore aveva provveduto. Ne seguiva l'accoglimento della domanda e l'emissione Della pronunzia traslativa. Nel confermare tale impostazione la S.C. viene ad assimilare la produzione documentale afferente ai dati urbanistici alla stipula di atto di conferma ex art.40 l. 47/85.

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